Ordinanza del Sindaco n. 17 del 25-03-2020 – Oggetto: focolaio covid-19 presso la struttura residenziale per anziani “Opera Giovanile Juventus” – misure di contrasto all’emergenza epidemiologica – applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva.

Covid-19, News    25/03/2020

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio – da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTA la nota dell’ASL-Salerno Dipartimento di Prevenzione – U.O.S.-D. Prevenzione Collettiva Distretti 71_72, del 24/3/2020 prot.n.676, assunta agli atti dell’Ente a mezzo pec in pari data con prot.n.4669, con la quale ha comunicato la presenza di n.16 casi positivi di Covid-19 tra ospiti e personale sanitario e non presso la RSA, residenza sanitaria assistenziale, facente capo alla Fondazione denominata “Opera Giovanile Juventus“ con sede operativa in questo Comune alla via C. Pisacane n.5;

ATTESO che, nella richiamata nota dell’ASL Salerno, si richiede per tali soggetti risultati positivi al Sindaco quale

Autorità Sanitaria Locale l’emissione di provvedimento che imponga ai soggetti interessati dal contagio Covid-19 la misura della quarantena con sorveglianza attiva;

RITENUTO necessario adottare apposita ordinanza con la quale disporre le misure precauzionali indicate dalla struttura sanitaria competente per territorio, al fine di evitare la possibile ulteriore diffusione del contagio da Covid- 19

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenzesanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n° 833;

ORDINA

  1. la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva fino alla negatività di due tamponi Covid-19effettuati a distanza di 48 ore per i soggetti residenti o domiciliati/dimoranti in Sala Consilina di seguito elencati che sono risultati positivi allo screening sanitario operato dall’ASL Salerno:

 

  1. ricoverati presso la RSA della Fondazione Opera Giovanile Juventus

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS residente in OMISSIS alla via OMISSIS – domiciliata/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in SalaConsilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS – domiciliata/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS – domiciliata/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nato il OMISSIS in OMISSIS residente in OMISSIS – domiciliato/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS – domiciliata/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS – domiciliata/dimorante c/o Istituto Juventus in via Pisacane in Sala Consilina (SA)

 

soggetti operanti a vario titolo in rapporto di dipendenza presso la RSA della Fondazione Opera Giovanile Juventus:

 

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS ivi residente alla OMISSIS

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS ivi residente alla via OMISSIS

OMISSIS nata il OMISSIS in OMISSIS ivi residente alla via OMISSIS

DISPONE

  1. la notifica della presente ordinanza a tutti i soggetti di cui alla lett.a) ricoverati presso la RSA dellaFondazione Opera Giovanile Juventus mediante trasmissione all’indirizzo PEC it , delegando, per motivi strettamente collegati all’emergenza epidemiologica in atto, lo stesso legale rappresentante pro tempore della stessa struttura a comunicare verbalmente quanto con la presente disposto agli interessati ed a curarne la corretta esecuzione. Di tale adempimento si chiede immediato riscontro da parte del legale rappresentante incaricato.
  2. la notifica della presente ordinanza a tutti i soggetti di cui allla lett.b) mediante comunicazione telefonica emediante trasmissione all’indirizzo PEC it della residenza sanitaria assistenziale della Fondazione Opera Giovanile Juventus, presso la quale prestano la propria attività lavorativa, nonché successivamente a mezzo del servizio postale presso i loro rispettivi domicili.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l’irrogazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

COMUNICA

per le attività di sorveglianza e controllo di rispettiva competenza ai seguenti soggetti:

ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S.D. Prevenzione Collettiva Distretti 71_72 PEC:

dp.uopc71_72.aslsalerno.it

Compagnia Carabinieri di Sala Consilina – PEC: tsa25026.carabinieri.it

Tenenza Guardia di Finanza di Sala Consilina – PEC: sa1260000p.gdf.it

Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina PEC: sottosezpolstrada.salaconsilina.sa.poliziadistato.it

Comando Polizia Locale di Sala Consilina – PEC: polizialocale.salaconsilina.it

TRASMETTE

altresì, il presente provvedimento alle sotto elencate autorità:

Presidente della Giunta Regionale della Campania – PEC: presidente.regione.campania.it

Unità di Crisi Regionale Covid 19 – PEC: tf.covid19.regione.campania.it

Prefettura di Salerno – PEC: prefetto.prefsa.interno.it gabinetto.prefsa.interno.it

INFORMA

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

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