Covid-19 – Riapertura parziale del mercato settimanale. Ordinanza sindacale n° 26 del 12/5/2020.

Covid-19, News    13/05/2020

Ordinanza del Sindaco n° 26 del 12/5/2020. Riapertura del mercato settimanale del giovedì per gli operatori del settore alimentare compresi i prodotti agricoli di produzione propria.

VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 10/2000 con la quale era stata disposta la sospensione del mercato settimanale del giovedì, nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del Covid -19;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 il quale prevede all’art. 1 lett. z):
“z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 la quale al punto 1.1. del dispositivo recita:
“1.1.È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica che vede un rallentamento nei contagi e nei casi di positività;
CONSIDERATO inoltre che lo stesso DPCM 26.04.2020 continua a porsi come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio;
RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di provvedere alla revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n. 10/20 di sospensione del mercato settimanale cittadino e di dettare specifiche disposizioni tese a consentire l’apertura del mercato del giovedì, esclusivamente alle imprese/attività che effettuano vendita al dettaglio di generi alimentari;
DATO ATTO che l’opportunità di riavviare l’attività mercatale, limitatamente al settore alimentare, oltre ad essere in linea con i provvedimenti governativi e regionali, risponde anche alle esigenze espresse dagli esercenti e della popolazione residente;
RITENUTO, inoltre, l’opportunità di allargare l’offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionamento da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate delle autorità nazionali e regionali;
DATO ATTO:
CHE la riapertura del suddetto mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett.c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 , anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità,
CHE le succitate linee guida regionali per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l’apertura dell’area mercatale dedicata al solo settore merceologico alimentare al rispetto di specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all’ente pubblico l’individuazione di un’area ad hoc che per caratteristiche dei luoghi consenta l’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;
CHE la piazza centrale della città (Piazza Umberto I) e la Piazzetta Garibaldi, per le loro caratteristiche planimetriche, sono idonee per attivarne la prescritta perimetrazione nonché per controllare la presenza interna all’area mercatale del numero di utenti, in modo da rispettare il paramentro minimo fissato in una persona per ogni 4 mq.;
CHE tra l’altro le aree citate consentono all’utenza in generale la disponibilità e l’uso dei servizi igienici siti sulla via De Petrinis, a pochi passi da Piazza Umberto I;
VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” comma 5 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114, “Riforma della disciplina realtiva al settore del commercio, a norma dell’art .4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge della Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;”
VISTO il D.Lgs. 285/92 ;
FATTO salvo l’obbligo di pulizia e disinfezione preliminare dalle aree individuate, che questo Ente provvederà ad eseguire nella tarda serata di mercoledi 13/05/2020,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, la REVOCA parziale dell’Ordinanza Sindacale n. 10/20, con la quale veniva stabilita la sospensione provvisoria del mercato settimanale del giovedì.

La riapertura a far data dal 14.05.2020 del mercato settimanale cittadino, da svolgersi eccezionalmente in Piazza Umberto I e Piazzetta Graribaldi, limitatamente alla sola tipologia merceologica del settore alimentare compreso il mercato contadino dei prodotti dei coltivatori agricoli.
Potranno partecipare ed accedere all’area i soli operatori commerciali o agricoli ordinariamente frequentanti il
mercato settimanale.
La riattivazione del mercato per la categoria merceologica alimentare è consentita nel rispetto dell’ottemperanza delle
seguenti misure e cautele:
1) AREA PIAZZA UMBERTO I

  1. perimetrazione di Piazza Umberto I con collocazione di transennatura e/o nastro biancorosso all’altezza delle due intersezioni stradali che delimitano la piazza; punti questi in cui verranno attivati, lato chiesa SS.Annunziata, varco d’accesso all’area mercatale, lato via De Petrinis , varco d’uscita;
  2. delimitazione e chiusura dei due varchi delle scalinate che da via Matteotti conducono in Piazza Umberto I e della scalinata Guerrazzi;
  3. attivazione zona d’attesa in prossimità varco d’accesso all’area mercatale;
  4. attivazione di due corridoi di transito unidirezionali (uno per entrata ed acquisti, l’altro per l’uscita dall’area) di ampiezza non inferiore a ml. 2,40;
  5. individuazione e allocazione banchi di vendita da parte del personale della polizia locale con obbligo di rispettare la distanza di 1,50 ml tra un posteggio e l’altro;
  6. l’utilizzazione di guanti “usa e getta” e di mascherina da parte degli operatori commerciali e dell’utenza del mercato;
  7. assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare devono essere disponibili accanto a tastiera, schermi touch e sistemi di pagamento;
  8. i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
  9. al fine di evitare ogni forma di assembramento l’accesso agli utenti sarà contingentato con sistema di controllo ai varchi di accesso ed uscita, modulando l’ingresso all’area mercatale, compresa la zona di attesa, secondo il criterio “tante persone escono tante ne entrano” non superando il numero massimo consentito fissato dalle linee guida regionali in 1 persona per ogni 4 mq e che in questo Comune sarà applicato in maniera più restrittiva di uno ogni 7 mq disponibile, in ragione della presenza nell’area di altre attività in sede fissa e della farmacia;
  10. per agevolare la partecipazioni di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili;
  11. il Comune, ai fini del rispetto degli obblighi/adempimenti di cui alle lettere f) e g), si riserva la facoltà, in aggiunta e surroga degli obblighi di fornitura facenti capo ai commercianti, di allestire nell’area di mercato i necessari dispenser per il gel disinfettante, nonché guanti e mascherine da distribuire agli eventuali avventori sprovveduti che ne siano privi;
  12. predisposizione di cartelli all’ingresso ed uscita dall’area nonché al suo interno per ben informare l’utenza sulle misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell’area;
  13. è fatto obbligo agli esercenti e produttori agricoli di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito emissione Ordinanza Regionale n. 45 /20. Per agevolare gli operatori si avvertono gli stessi che potranno ritirare detto modello presso la sede comunale di via Mezzacapo;
  14. a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid -19, la Polizia Locale unitamente a personale della protezione civile comunale, con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, assicurerà adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate.

2) AREA PIAZZETTA GARIBALDI

  • trattandosi di area già parzialmente delimitata, si provvederà alla chiusura del varco di accesso lato vicolo Giannone e a delimitare punti critici che possano determinare potenziali fenomeni di assembramento durante le fasi di accesso e deflusso degli utenti. Trattandosi di area avente caratteristiche planimetriche particolari sarà compito della Polizia Locale organizzare il posizionamento dei singoli produttori agricoli per la vendita in modo da attivare, in ossequio alle linee guida regionali, un sistema di accesso e uscita bidirezionale;
  • anche per questa seconda area valgono e si applicano tutte le misure e cautele precauzionali ordinate nelle varie lettere del punto 1, come sopra analiticamente elencate;
  • in ossequio alle linee guida regionali, si avvertono gli utenti che hanno l’obbligo di non sostare nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.

In caso di violazione è in facoltà degli addetti al controllo provvedere ad allontanare dalle aree i potenziali contravventori, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni di legge.

Avverte che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l’irrogazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.

3) DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA UMBERTO I E PIAZZETTA GARIBALDI
Al fine di rendere possibile lo svolgimento del mercato, limitatamente alla sola categoria merceologica alimentare,

DISPONE

per il giorno 14.05.2020 e per i successivi giovedì di ogni settimana, fin quando non ci saranno variazioni normative per la riapertura a tutte le categorie ordinariamente partecipanti al mercato settimanale o comunque fino a che non saranno adottati provvedimenti nazionali o regionali che modificheranno il quadro normativo ad oggi vigente:
– l’Istituzione del divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in Piazza Umberto I e Piazzetta Garibaldi al fine della loro pedonalizzazione, funzionale allo svolgimento del mercato;
– divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, tratto che dall’intersezione Grammatico – Piazza Umberto I arriva fino all’altezza della curva Garibaldi;
Le prescrizioni verranno adottate dalle ore 20/30 del giorno 13.05.2020, per garantire lo sgombero delle aree per le preventive e necessarie attività di pulizia e disinfezione, e vigeranno fino allo sgombero e pulizia area.
Per l’accesso e il deflusso da e per il centro storico, zona nord e zona centrale, sarà attivato per l’intero periodo di valenza delle prescrizioni di cui sopra, il consueto regime di circolazione vigente nei giorni festivi lungo via De Petrinis e Garibaldi.
Per quanto riguarda gli orari di accesso, svolgimento e sgombero delle aree mercatali, restano fermi gli orari vigenti per il mercato settimanale.
Avverte l’utenza che per le violazioni al C.d.S. si provvederà conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 285/92 con obbligo di rimozione forzata dei veicoli, costituendo la sosta nella fattispecie grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 159 C.d.S.
Le navette del servizio pubblico locale, servizio oggi attivo al 50 %, la mattina del giovedì e fin quando vigerà tale sistema di svolgimento del mercato, utilizzeranno l’area di sosta di via Matteotti (area prossima al tabacchino Cioffi per la sosta, la salita e discesa dei passeggeri.
Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle normative di settore oggi vigenti.

DISPONE

altresì, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale Ag. Andrea Lasala.
La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefsa@pec.interno.it
Presidenza della Regione Campania – urp@pec.regione.campania.it
Dipartimento di prevenzione dell’ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina – dp.uopc71_72@pec.aslsalerno.it
Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina – tsa25096@pec.carabinieri.it
Comando Polizia Locale di Sala Consilina – polizialocale.salaconsilina@asmepec.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Limitatamente alle modifiche temporanee in materia di circolazione stradale è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto e da presentare nella forma stabilita dall’art. 74 del D.P.R. 495 /92.

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