Covid 19 – Ordinanza Regionale n° 89 del 5 novembre. Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità.

Covid-19, News    6/11/2020

Stralcio di quanto disposto dal Presidente della Regione Campania con l’Ordinanza n° 89:

1.Con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono confermate le seguenti misure, già disposte con Ordinanze n. 86 del 30 ottobre 2020 e n. 87 del 31 ottobre 2020:

1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

1.2. sospensione, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;

1.3. limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 per l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati;

1.4. per l’intero arco della giornata, divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Restano consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, formative – ove consentite dalle vigenti disposizioni – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).
La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del presente punto incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

2. Si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. E’ inoltre confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare
l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania,
nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.

3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

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