Canone unico: esenzione fino al 30 giugno 2021 per bar, ristoranti, ecc..

Covid-19, News    30/04/2021

Il Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 l’esonero di pagamento del canone unico che ha sostituito TOSAP e COSAP.

Ricordiamo a chi spetta l’agevolazione.

Il comma 1 dell’art 30 del Decreto Sostegni, pubblicato nella G.U. n° 41 del 22 marzo 2021, contiene la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019).

Il comma 816 dell’art. 1 della legge ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” in sostituzione di:

  • tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
  • canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
  • imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
  • canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari,
  • canone per l’occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

La lettera a) del comma 1 suddetto recita che, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento.

Il beneficio fiscale riguarda:

  • le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione);
  • le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.

La lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Ricordiamo che l’art. 9-ter del Decreto Ristori stabiliva per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l’esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
L’esonero si applicava alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall’art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:

  • gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Tale esonero era già stato previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall’art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto agosto.
Il comma 3, stabiliva che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all’articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Il comma 4, stabiliva che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica, allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Infine, il comma 5 introduce, proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-Covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:

  • strutture amovibili,
  • elementi di arredo urbano,
  • attrezzature,
  • pedane,
  • tavolini,
  • sedute,
  • ombrelloni,

purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).

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