Covid 19 – Erogazione Buoni Spesa per generi alimentari per le famiglie in gravi difficoltà economiche. Avviso e domanda. Scadenza 14 marzo 2021.

Covid-19, News    3/03/2021

Di seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 01/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata in esecuzione dell’O.P.C.M. n.658 del 29/03/2020, si avvisa la cittadinanza che è stata rinnovata la misura finalizzata a sostenere con Buoni Spesa l’acquisto di generi alimentari di prima necessità in via prioritaria per le famiglie in gravi difficoltà economiche a seguito di Emergenza COVID-19 ed in stato di bisogno al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Beneficiari

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in stato di bisogno e in gravi difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID-19:

  • Che per l’anno 2020 non hanno percepito un reddito imponibile dell’intero nucleo familiare per a:

– € 10.000,00, per i nuclei composti da una sola persona;

– € 13.000,00 per i nuclei composti da marito e moglie, senza prole;

– € 17.000,00 per i nuclei con prole, anche monogenitoriali;

  • Che nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2021, abbiano avuto reddito imponibile dell’intero nucleo familiare pari a zero, indipendentemente dal numero dei suoi componenti;
  • Composti da una singola persona, che per i mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2021 abbia avuto un reddito imponibile dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 300,00 base/mese, o comunque non superiore ad € 600,00 per entrambi i mesi;
  • Composti da coniugi e/o conviventi, senza prole, che nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2021 abbiano avuto un reddito imponibile dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 400,00 base/mese, o comunque non superiore a € 800,00 per entrambi i mesi;
  • Con prole, anche monogenitoriali, che nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2021 abbiano avuto un reddito imponibile dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 550,00 base/mese, o comunque non superiore ad € 1.100,00 per entrambi i mesi;
  • Che non abbiano forme di sostentamento reperibili attraverso somme di denaro depositate, a qualsiasi titolo, presso istituti bancari, uffici postali e/o altri istituti finanziari, di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), riferiti all’intero nucleo familiare;

(a titolo esemplificativo e non esaustivo, per reddito di qualsiasi natura è da intendersi: reddito da lavoro autonomo o dipendente, reddito prodotto da cespiti, reddito da sostegni economici pubblici, di qualsiasi natura, compreso reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, redditi provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento quali disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga e/o qualsiasi altra forma di sostentamento equipollente);

Esclusi

Sono esclusi da tale misura i nuclei familiari:

1) che per l’anno 2020 hanno percepito un reddito imponibile dell’intero nucleo familiare superiore a:

– € 10.000,00, per i nuclei composti da una sola persona;

– € 13.000,00 per i nuclei composti da marito e moglie, senza prole o monogenitoriali con un figlio a carico;

– € 17.000,00 per i nuclei, non monogenitoriali, con due o più figli a carico;

2) che abbiano avuto nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2021 un reddito imponibile dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura (per reddito di qualsiasi natura, vedi a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto sopra riportato):

– composti da una sola persona, superiore ad € 300,00 base/mese o comunque superiore a € 600,00 per entrambi i mesi;

– composti da coniugi e/o conviventi, senza prole, superiore ad € 400,00 base/mese o comunque superiore a € 800,00 per entrambi i mesi;

– con prole, anche monogenitoriale, superiore ad € 550,00 base/mese oppure a complessivi € 1.100,00 per entrambi i mesi, se con prole, anche monogenitoriali;

3) che, alla data di pubblicazione dell’avviso, abbiano forme di sostentamento reperibile attraverso depositi di denaro, di qualsiasi natura, presso istituti bancari, uffici postali e/o altri istituti finanziari di importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

 LA SUSSISTENZA DI UNO SOLO DELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ L’ESLCUSIONE DAL BENEFICO DEL CONTRIBUTO ALIMENTARE.

 Verificazione e Controlli

Contestualmente all’accettazione della domanda, il competente Ufficio Comunale provvederà a verificare l’attendibilità dell’autocertificazione e a richiedere eventualmente documentazione integrativa, qualora da controlli effettuati, emergano discordanze con le dichiarazioni rese nella domanda o comunque atta a comprovare le circostanze dichiarate nella domanda stessa. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di erogare il contributo in seguito alla sola verifica formale delle istanze presentate e, successivamente all’erogazione, di eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso la consultazione delle banche dati in proprio possesso e/o avvalendoli di quelle dell’Agenzia delle Entrare e/o dell’INPS, fatta salva la segnalazione alla Guardia di Finanza dei soggetti le cui dichiarazioni appaiono evidentemente discordanti e/o contraddittorie.

Nell’ipotesi in cui emergerà la insussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio del contributo, il Comune darà corso alle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario ed a deferire lo stesso alle competenti Autorità Giudiziarie in caso di dichiarazioni mendaci rese all’Amministrazione.

Caratteristiche della misura

Saranno erogati Buoni Spesa indivisibili della somma di € 4,00 giornalieri per ogni componente del nucleo familiare, a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale, espresso con parere dell’Ufficio Servizi sociali del Consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, che potrà segnalare anche altre situazioni prioritarie di indigenza. Avranno priorità nell’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che non sono stati beneficiari di precedenti assegnazioni di Buoni Spesa stabiliti con precedenti deliberazioni di questa amministrazione. Qualora le somme da assegnare risultino insufficienti per coprire integralmente le richieste regolarmente pervenute, saranno soddisfatte prioritariamente le istanze provenienti dai nuclei familiari con il minore reddito.

Il contributo di solidarietà alimentare mediante Buoni Spesa erogabile mensilmente a ciascun nucleo familiare comunque non può superare in ogni caso il controvalore dell’importo di € 400,00.

Durata

La misura di sostegno è valida sino a tutto il mese di maggio 2021 salvo proroga in base alle risorse assegnate dallo Stato ancora disponibili.

Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sala Consilina entro e non oltre le ore 13,00 del 14 marzo 2021 mediante: posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it oppure posta elettronica ordinaria all’indirizzo l.pisano@comunesalaconsilina.it.  Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in  via informatica possono telefonare  al n. 0975525211 del Comune che fornirà istruzioni in merito e per prendere appuntamento per la consegna dell’istanza.

L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzando l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comunesalaconsilina.it ) con autocertificazione del possesso dei necessari requisiti.

All’istanza, debitamente sottoscritta, deve essere obbligatoriamente allegato un documento di riconoscimento in corso di validità dell’istante.

L’omessa sottoscrizione dell’istanza e/o la omessa allegazione della copia del documento di riconoscimento dello stesso comporteranno l’esclusione della domanda.

Nell’ipotesi in cui il medesimo soggetto o diversi soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare presentino più domande, il Comune riterrà valida solamente l’ultima istanza presentata, considerando invalide quelle precedenti, ed in ogni caso riterrà valida tra le predette istante presentate quella avanzata nei termini assegnati dal bando.

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