Statuto – Titolo II – Gli Organi Elettivi

Statuto – Organi elettivi
Lo Statuto è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 28 aprile 2004

Art. 15 – L’ordinamento – Norme Generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell’ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 16 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operative, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Esso è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Ha potestà normative nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi dello Stato.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 17 – Elezione e Durata

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato. La legge dello Stato regola, altresì, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le loro prerogative. I diritti stabiliti dalla legge statale si esercitano con le modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio.
2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 18/08/00, n.267, dura in carica sino all’elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali, la sua competenza è limitata soltanto all’adozione degli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza effettiva di tali requisiti è lasciata alla diretta responsabilità del medesimo organo consiliare.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 18 – Lo Scioglimento e la Sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per i motivi e con la procedura di cui all’art. 141 del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
2. Il Consiglio Comunale è anche sciolto, al di fuori dei casi previsti dall’art. 141, per i motivi e con la procedura di cui all’art. 143 della citata normativa.

Art. 19 – La Rimozione e la Sospensione degli Amministratori

1. Con decreto del Ministro dell’Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.

Art. 20 – Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della formale proclamazione degli eletti, che si ha con la relativa verbalizzazione che attesta la definitiva chiusura delle operazioni elettorali. In caso di surrogazione l’entrata in carica avviene nello stesso momento in cui il Consiglio abbia adottato la relativa deliberazione, la quale è immediatamente eseguibile “ope legis” in base al disposto dell’art.38, comma 4 D.Lgs. 18/08/00, n.267.
2. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha totalizzato la maggiore cifra individuale, determinata in base a quanto dispone l’8^ e 9^ comma dell’art. 71 del D.Lgs. 18/08/00, n.267, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del 9^ comma -ultimo periodo- del medesimo articolo 71.

Art. 21 – Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica per scadenza del mandato, per scioglimento anticipato del Consiglio, nonché per morte, decadenza e dimissioni.
2. I Consiglieri che non intervengono senza giusto motivo ad un’intera sessione ordinaria o a tre sedute straordinarie consecutive e dal cui comportamento si rileva chiaramente la volontà di non avere più l’intenzione di ricoprire la carica, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, secondo la normativa che regola la materia e secondo le disposizioni del Regolamento interno, oltre che nel caso preindicato, anche in quelli in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
3. Le modalita’ di presentazione delle dimissioni dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla normativa vigente al momento in cui si verifica tale ipotesi. Attualmente le dimissioni dei consiglieri devono essere indirizzate al Consiglio Comunale e presentate personalmente al protocollo. Nel caso in cui le dimissioni siano più di una, i Consiglieri comunali dimissionari devono presentare personalmente al protocollo le loro dimissioni che vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e presentate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art.141 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.

Art. 22 – I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria Generale del Comune, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
3. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
5. I Consiglieri hanno potere di controllo sull’attività della Giunta e degli Uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, mozioni e interpellanze.
6. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni ed ai fini dell’espletamento del mandato, ciascun consigliere ha diritto ad ottenere l’accesso agli atti secondo le modalità previste dall’apposito regolamento sull’accesso ai documenti.
7. Ciascun Consigliere comunale:

  1. ha diritto di presentare emendamenti, interrogazioni e mozioni, nonché di intervenire nella discussione degli stessi e di ogni altro argomento scritto all’ordine del giorno del Consiglio;
  2. ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno, nonché di ottenere, a questo e ad ogni altro effetto, informazioni e documenti dagli uffici comunali, mediante l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
  3. ha l’obbligo di astenersi dal prendere parte alle delibere concernenti interessi propri e dei propri parenti o affini entro il quarto grado civile.

Art. 23 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il Regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

  1. i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
  2. le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
  3. la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
  4. le modalità per la presentazione delle proposte;
  5. le forme di consegna dell’avviso di convocazione;
  6. le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

5. In pendenza dell’approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e Capogruppo di ciascuna lista nell’ipotesi in cui non sia designato si intende:

  1. per il gruppo di maggioranza: nel Consigliere escluso il Sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti;
  2. per i gruppi di minoranza: nel candidato alla carica di Sindaco delle rispettive liste o suo delegato nella qualità di Consigliere eletto della rispettiva lista.

Art. 24 – Forme di garanzia delle minoranze consiliari

1. È attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari di indagini e di quelle altre di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento interno o che il Consiglio Comunale ritenga di istituire.

Art. 25 – Forme di partecipazione delle minoranze consiliari

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso singoli Enti, Consorzi, Unioni di Servizi fra Comuni, o nella eventuale costituzione di aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 26 – Presidenza del Consiglio

1. Può essere facoltativamente prevista la figura del Presidente del Consiglio, che viene istituito con deliberazione del Consiglio Comunale e viene eletto fra i consiglieri in carica. Tale istituzione è limitata alla durata del mandato elettorale del consiglio in carica.
2. Fino a quando non venga esercitata tale facoltà, le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio:

  1. rappresenta il Consiglio comunale;
  2. convoca e fissa la data delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, se le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco, e da quest’ultimo, se è stato nominato il Presidente del Consiglio. Nel caso di contemporanea assenza dei predetti il Consiglio e’ presieduto dal Consigliere anziano che presente in aula risulti tale;
  3. decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
  6. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
  7. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina tutti gli altri aspetti riguardanti i poteri e le funzioni del Presidente del Consiglio.

Art. 27 – Organizzazione interna del Consiglio Comunale

1. Sono organi interni del Consiglio i gruppi e le Commissioni consiliari.
2. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari sono fissate dal Regolamento del Consiglio. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ogni gruppo consiliare ha il diritto di nominare nel proprio seno un Capogruppo. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, la cui presidenza spetta al Presidente del Consiglio. I compiti e le attribuzioni della Conferenza saranno disciplinati dall’apposito Regolamento.
4. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali di indagine e di inchiesta. Dette Commissioni, ad eccezione di quelle temporanee e speciali che possono essere integrate da esperti esterni sono composte da consiglieri comunali con criterio proporzionale.
5. II Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina composizione, organizzazione e numero delle Commissioni consiliari.
6. Le Commissioni permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno poteri consultivi sulle proposte da presentare in Consiglio comunale. Le modalità concernenti l’esercizio di tali poteri, nonché i diritti e i doveri di intervento ai loro lavori degli altri organi del Comune, sono fissate dal Regolamento.
7. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento, può istituire, con compiti consultivi, commissioni speciali e temporanee, integrate da esperti esterni, per svolgere indagini conoscitive o per argomenti di particolare interesse e rilevanza legati alle attribuzioni del Comune, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, in cui dovrà essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, il numero degli esperti esterni, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento.
8. Il Consiglio comunale può istituire, inoltre, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni consiliari di indagine e di inchiesta sull’attività amministrativa del Comune, le quali possono esaminare tutti gli atti del Comune con facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. I poteri, la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
9. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente delle Commissioni consiliari.
10. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 28 – Competenze del Consiglio

1. II Consiglio Comunale, in quanto diretto rappresentante della Comunità locale, determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune ed esercita le conseguenti funzioni di controllo, secondo i principi affermati nel presente Statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

  • statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni.
  • regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare.

b) atti di programmazione

  • programmi
  • relazioni previsionali e programmatiche
  • piani finanziari
  • programmi triennali ed elenco annuale di lavori pubblici
  • bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
  • ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
  • conti consuntivi
  • piani territoriali e piani urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero
  • programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, nonché eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, e pareri da rendere nelle dette materie.

c) atti di decentramento

  • tutti gli atti necessari alla istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

  • atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per la approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
  • programmazione del fabbisogno di personale

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

  • convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia
  • accordi di programma
  • costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi a spese pluriennali

  • tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute, concessione ed appalti

  • acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio
  • appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

  • atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
  • assunzione diretta di pubblici servizi
  • costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
  • concessioni di pubblici servizi
  • affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

  • atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
  • disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
  • modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

j) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

  • contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
  • emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
  • emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
  • ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario non contraria alla norma

k) atti di nomina

  • facoltà di definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
  • nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
  • nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, secondo le specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
  • nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta

l) atti elettorali e politico-amministrativi

  • esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
  • surrogazione dei consiglieri
  • approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
  • approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
  • esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
  • esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze

 m) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

 

3. Qualora dal Consiglio siano stabiliti gli indirizzi di cui alla lettera “k” del precedente comma e sulla base degli stessi, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
4. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si procede ai sensi dell’art.136 del T.U.E.L.
5. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
6. Le eventuali candidature di persone estranee al Consiglio comunale proposte per le nomine di cui alla lettera k) del 2^ comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari e/o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare, se nominata, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
7. II Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a schede segrete, osservando le modalità stabilite dal Regolamento e garantendo la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

Art. 29 – Prima adunanza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi, presieduta dallo stesso Sindaco, entro dieci giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’assemblea procede alla convalida dei consiglieri e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della giunta e con la trattazione degli altri eventuali argomenti inseriti all’ordine del giorno.

Art. 30 – Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie per l’approvazione del bilancio di revisione e del rendiconto della gestione ed in sessioni straordinarie.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 31 – Esposizione delle Bandiere in Occasione delle Riunioni del Consiglio

1. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale è fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea all’esterno degli edifici ove tali riunioni si tengono e per tutto il tempo in cui il Consiglio esercita le rispettive funzioni ed attività.
2. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni concernenti l’uso dell’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi comunali emanate sulla base della legge 5/2/1998 n.22 e conseguente regolamento approvato con DPR 7/4/2000 n.121.

Art. 32 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato d’ufficio o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
2. In caso di richiesta da parte dei Consiglieri, l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta stessa e l’ordine del giorno deve contenere gli argomenti indicati nella richiesta, purchè di competenza consiliare.
3. L’avviso scritto di convocazione, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la sessione ordinaria ed almeno tre giorni prima di quello stabilito per quella straordinaria. Tali giorni devono intendersi, nel senso che non viene conteggiato il dies a quo. Nei casi d’urgenza è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima: in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, le deliberazioni possono essere differite al giorno successivo. Tale ultima procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno con l’avviso di convocazione, in questo caso l’eventuale richiesta di differimento è fatta da un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. La consegna dell’avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
6. L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare.
7. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all’Albo Pretorio, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza.

Art. 33 – Deposito delle Proposte

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nell’ufficio di Segreteria del Comune con tutti i documenti necessari per essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali.
2. II Regolamento comunale può prevedere termini più ampi, per consentire ai Consiglieri di approfondire l’esame di tutte le proposte iscritte all’ordine del giorno.

Art. 34 – Iniziative delle Proposte di Deliberazione

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione in materia di programmazione spetta all’Autorità governativa, alla Giunta comunale, al Sindaco, ai Consiglieri, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese in esse eventualmente previste.
3. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli Uffici del Comune nella redazione del testo.
4. La proposta di deliberazione deve essere predisposta in tempo utile per essere sottoposta ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo 18/08/00, n.267, nonché depositata nei modi e nei termini di cui al precedente art.33.

Art. 35 – Adunanze e Deliberazioni

1. II Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, in prima convocazione, ed un terzo, con arrotondamento per difetto, in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti. Sono fatte salve le speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. Per gli atti di nomina ove non sono previste speciali maggioranze è sufficiente la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
2. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, la seduta viene dichiarata deserta e dovrà tenersi in altro giorno, in seconda convocazione.
3. Perchè si possa far luogo ad una seduta di seconda convocazione occorre:

  1. che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
  2. che la stessa sia andata deserta, per il mancato intervento della metà dei Consiglieri o per l’abbandono della sala di tanti di essi che abbia fatto venire meno tale limite minimo;
  3. che tali circostanze risultino dal verbale della seduta dichiarata deserta.

4. Se nell’ordine del giorno delle sedute di seconda convocazione sono introdotte, rispetto a quello diramato per la prima convocazione, nuove proposte, quest’ultime non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
5. Restano fermi, anche per le sedute di seconda convocazione, i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di legge, che non possono pertanto essere adottate ove manchino tali presenze e non sono validamente approvate ove non conseguano il quorum di voti da tali norme prescritte.
6. Anche la seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi e termini previsti da questo Statuto e dal Regolamento. Quando però l’avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che essa si renda necessaria, l’avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.
7. Il Segretario Comunale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Comunale, svolgendovi le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento. II Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute, coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale. La verbalizzazione delle sedute consiliari può essere effettuata mediante servizio di stenotipia computerizzata o elettronica oppure mediante registrazione fonografica.
8. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio fisserà nello specifico le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 36 – Sedute Pubbliche e Private

1. Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche. Fanno eccezione i casi nei quali sia stabilito altrimenti per disposizione di legge, per regolamento o con deliberazione motivata del Consiglio. La seduta non può mai essere pubblica quando debbono essere trattate questioni concernenti la riservatezza della sfera privata delle persone.
2. L’obbligo di dibattere in seduta segreta le questioni concernenti persone deve intendersi limitato solo agli argomenti la cui discussione comporti apprezzamenti, giudizi, valutazioni (in ordine ai meriti o demeriti ed alla condotta) nei riguardi di una o più persone determinate, nonché quando si tratti di esprimere un giudizio discrezionale su qualità personali.
3. Quando nella trattazione di un affare iscritto in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente le qualità e le capacità di determinate persone o quando l’andamento della discussione determina motivi di ordine morale o di interesse pubblico, tali da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio Comunale, su proposta motivata dal Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale, con espressa annotazione dei motivi.

Art. 37 – Le Modalità della Votazione

1. L’espressione del voto dei Consiglieri è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale quando ciò sia disposto dallo statuto o per legge o da regolamento o con decisione motivata del Presidente. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Pertanto, per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constatare dal verbale che si è proceduto a votazione a scrutinio segreto.

Art. 38 – La Giunta Comunale

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Il Sindaco nomina gli assessori nel rispetto del limite massimo innanzi indicato, secondo considerazioni di carattere politico-amministrativo.
4. Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri possono essere nominati in ragione di competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 39 – Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e la presenta al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

  1. essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  2. non essere fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti o affini sino al terzo grado, nè parimenti del Sindaco;

3. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 40 – Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta si possono definire nelle seguenti attribuzioni:

  1. attività di collaborazione con il Sindaco nel governo dell’Ente e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ex art.48, 2^comma T.U.E.L. 18/08/00, n.267;
  2. competenza generale residuale che riguarda lo svolgimento di tutte quelle funzioni non riservate espressamente dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle specifiche competenze del Capo dell’Amministrazione o degli organi di decentramento loro attribuite dalle leggi o dallo statuto, anche ai sensi dell’art.107, comma 2 del T.U.E.L.
  3. rapporto con il Consiglio ai sensi dell’art.48 2^comma T.U.E.L. con competenza a svolgere “attività propositive e di impulso” nei confronti del Consiglio Comunale;
  4. competenza normativa che riguarda l’adozione di regolamenti in materia organizzativa.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale, dei dirigenti o dei funzionari responsabili, degli Uffici e dei Servizi. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso che si concretizza sia nella presentazione di proposte di deliberazioni nelle materie di competenze sia con la presentazione di atti privi di natura provvedimentale ma che intendono sollecitare l’attivazione del Consiglio.
4. La Giunta, in particolare, fra l’altro a titolo esemplificativo, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

  1. propone al Consiglio i regolamenti;
  2. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali, nonché i verbali di gara di appalto-concorso;
  3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  4. esprime parere sulle sedi farmaceutiche;
  5. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  6. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  7. nomina i componenti delle Commissioni per i concorsi pubblici e per ogni altro tipo di commissione escluso le Commissioni di gara;
  8. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  9. adotta il piano triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
  10. individua i professionisti per la progettazione e per tutte le altre competenze tecniche in relazione alle opere pubbliche ed agli strumenti urbanistici;
  11. nomina il difensore per introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria;
  12. delibera il parere sulla nomina e revoca del direttore generale o parere al Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
  13. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  14. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce il relativo ufficio cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
  15. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regioni e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  16. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  17. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;
  18. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale se nominato;
  19. determina, sentiti i revisori dei conti ed il nucleo di valutazione, i misuratori e i moduli di rilevazione del controllo interno di gestione;
  20. approva il P.E.G. su proposta del direttore generale se nominato;
  21. utilizza il fondo di riserva;
  22. predispone e presenta al Consiglio lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
  23. predispone la relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
  24. decide di ricorrere ad anticipazione di tesoreria.

5. Rientra nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 41 – Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. La convocazione può avvenire anche “ad horas”, in via informale e senza predisposizone dell’ordine del giorno.
4. Per la validità delle sedute della Giunta è richiesto l’intervento della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, la proposta si intende non approvata. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune al fine di acquisire elementi valutativi su argomenti in discussione proposti dagli stessi.
7. Alle sedute della Giunta possono essere invitati o possono intervenire su loro richiesta i Revisori dei Conti.
8. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che vi svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il Segretario, coadiuvato da un dipendente comunale, cura altresì la verbalizzazione delle sedute, mediante annotazione sulle proposte, presentate all’esame della stessa, degli eventuali interventi.
9. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 42 – Cessazione dalla Carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più assessori, provvedendo alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario e ne viene data comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 43 – Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell’art.141 del T.U.E.L. Il Segretario comunale ne informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 44 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell’Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione dell’Ente. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati. Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 45 – Giuramento del Sindaco – Distintivo del Sindaco

1. Il Sindaco prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 46 – Indirizzi Generali di Governo

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l’approvazione entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, se costituite, ciascuna per il settore di propria competenza, ma anche singolarmente mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori formulando indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 47 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e la prima adunanza del Consiglio comunale dopo le elezioni.
2. Se non è nominato il Presidente del Consiglio, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza comunale.
3. Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nel limiti previsti dalla legge.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
5. Nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico.
7. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in tema di sanità e di igiene pubblica.
8. Svolge le funzioni ed i conseguenti atti spettantegli in qualità d’Ufficiale di Governo.
9. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
10. Il Sindaco indice e convoca i Referendum comunali.
11. Il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere e sottoscrivere accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale.
12. Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.
13. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
14. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 48 – Cessazione dalla Carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica, oltre che a seguito di mozione di sfiducia di cui al precedente art. 43, anche per dimissioni o in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’Ufficio Protocollo generale del Comune.
3. Le dimissioni una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione senza che siano state ritirate divengono efficaci e irrevocabili, ed in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con nomina di un commissario.

Art. 49 – Vice-Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art.59 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/00, n.267).
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 50 – Deleghe ed Incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore l’esercizio delle proprie attribuzioni con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
4. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
5. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
6. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza, e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
7. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
8. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
9. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’amministrazione.
10. Le deleghe agli Assessori e le eventuali modificazioni devono essere comunicate al Consiglio.
11. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione. Il Sindaco inoltre, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, per l’esame di pratiche complesse, che possono coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione degli atti.

Art. 51 – Divieto Generale di Incarichi e Consulenze. Assistenza Legale per Fatti Connessi all’Espletamento del Mandato

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
2. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti o atti connessi all’espletamento del mandato del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri sono regolate dalla legge e disciplinate nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

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