Sospensione apertura del cimitero comunale per contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Covid-19, News    12/03/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 12-03-2020

Premesso che

– in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

– in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Dato atto che l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

Preso atto che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui la necessità del “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro” ;

Considerato che il cimitero comunale può essere considerato un luogo che per la sua conformazione e disposizione non consente di poter rispettare le raccomandazioni igieniche richieste in questo particolare periodo di contagio;

che, comunque, è opportuno, a scopo precauzionale, evitare possibili assembramenti di persone anche in quel luogo anche a tutela degli stessi lavoratori che vi operano;

Visti:

– il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

– l’ art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qualità di Autorità sanitaria locale:

ORDINA

la sospensione dell’apertura del cimitero comunale con decorrenza immediata e, pertanto, da oggi 12 marzo sino al 3 aprile 2020 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

In occasione delle sepolture ovvero in occasioni straordinarie di disposizione delle salme, l’accesso al cimitero sarà consentito alle persone, strette congiunte del defunto, nel numero massimo di 6 .

La benedizione della salma dovrà avvenire nell’area esterna di parcheggio antistante l’ingresso al cimitero comunale.

DISPONE

che i servizi cimiteriali siano limitati al trasporto , ricevimento ed inumazione delle salme.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 si comunica che il responsabile del procedimento è il

Responsabile dell’Ufficio cimiteriale , sig. Pietro Spinelli.

La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sul sito web

istituzionale affinchè sia data ampia diffusione.

II Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

– Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno protocollo.prefsa.interno.it

– Presidenza della Regione Campania urp.regione.campania.it

– Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina dp.uopc71_72.aslsalerno.it

– Comando – Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina tsa25096.carabinieri.it

– Comando della Polizia Locale di Sala Consilina polizialocale.salaconsilina.it

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania

Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

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