Regolamentazione accesso al Cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2020.

Covid-19, News    30/10/2020

Con l’Ordinanza Sindacale di oggi 30 ottobre, per i giorni 1 e 2 novembre 2020 è stato disposto:

A) L’apertura del civico cimitero dalle ore 7:00 alle ore 19:00 ;

B) La pedonalizzazione dell’area stradale esterna al cimitero comunale con attivazione di appropriato sistema di circolazione;

C) Al fine di attuare ogni misura utile di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da CoViD-19, si
dispongono/prescrivono le seguenti misure organizzative:

  • attivazione, da parte del personale comunale addetto all’area cimiteriale, di accessi differenziati per l’ingresso e il deflusso dei visitatori;
  • numero massimo di visitatori ammessi all’interno dell’area non superiore a 100. Fermo restando il citato parametro massimo di visitatori ammessi all’interno del sito, l’ingresso all’area verrà opportunamente dilazionato ad opera del personale addetto onde assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte, con ulteriore obbligo, in caso di attesa per l’accesso, di rispettare una distanza interpersonale non inferiore a mt. 1,50;
  • periodo massimo di visita per ogni singolo visitatore non superiore a 30 minuti. L’inosservanza di tale prescrizione, il cui rispetto è rimesso in primo luogo alla sensibilità comportamentale di ogni singolo visitatore, se accertata dal personale in servizio presso il civico cimitero, al quale è conferito anche potere di controllo interno al sito pubblico, comporterà l’invito espresso ad uscire dall’area, misura questa che se non spontaneamente eseguita determinerà l’intervento dalla Polizia Locale con irrogazione di sanzione da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000), secondo la procedura codificata nel regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali;
  • predisposizione di appropriato presidio per l’igiene delle mani, con obbligo da parte della struttura comunale di assicurare e garantire adeguata fornitura gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.

È fatto obbligo, così come imposto dalla normativa vigente:

  • di mantenere il distanziamento sociale rispetto ad altre persone o frequentatori del sito rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • di osservare il divieto di assembramento. A tal fine si raccomanda di non affollarsi o raggrupparsi con altre persone che non siano dello stesso nucleo familiare convivente;
  • di indossare la mascherina;
  • di attenersi alla raccomandazioni o suggerimenti comportamentali intimati dal personale addetto al controllo e sorveglianza del sito;
  • ogni singolo visitatore ha l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di poter accedere al sito.Detta operazione sarà posta in essere dal personale comunale addetto ai controlli e vigilanza.

È vietato l’accesso con autoveicoli, fatta salva la possibilità da parte dei soggetti portatori di handicap accertati, in possesso di regolare autorizzazione per l’accesso veicolare. In tale circostanza, i soggetti diversamente abili per accedere con veicolo all’area cimiteriale dovranno formulare esplicita richiesta al personale addetto al controllo che, valutato il diritto d’accesso, provvederà all’apertura del relativo varco carrabile.
Nell’ipotesi si dovesse registrare una straordinaria ed imprevedibile presenza di visitatori presso il sito di culto di cui trattasi, con induzione di concreto rischio di aggregazione ed affollamento, si conferisce agli organi di Polizia addetti ai controlli e vigilanza, sentito per le vie brevi questa Autorità sanitaria locale, la facoltà di sospendere e/o inibire in via temporanea o definitiva l’accesso al sito cimiteriale comunale con obbligo di allontanamento da parte delle persone. L’obbligo di allontanamento comprese anche le aree stradali esterne e contigue al sito.

Per l’attivazione della misura di cui alla lettera B),

DISPONE

le seguenti modifiche all’ordinario regime di circolazione vigente nelle aree stradale contigue e prossime al sito cimiteriale:

  1. in via Litto, nel tratto che dall’intersezione L.Sturzo – Litto arriva fino all’ingresso della nuova area cimiteriale,
    è vietato il transito e la sosta veicolare dalle ore 7:00 alle 19:00;
  2. in via Litto, nel tratto che dall’intersezione Litto – Spinito arriva fino all’ingresso della nuova area cimiteriale, limitatamente al lato destro di marcia (direzione sud-nord), è vietata la sosta veicolare dalle ore 7:00 alle ore 19,00;
  3. in deroga alle prescrizioni di cui al punto 1, in ossequio alla normativa di favore dettata dal legislatore per le persone diversamente abili e con limitata capacità motoria, è consentito il transito dei veicoli al servizio di dette persone che potranno liberamente sostare nel parcheggio comunale esistente di fronte al cancello d’accesso del cimitero vecchio. La deroga al divieto di transito potrà applicarsi anche a quei veicoli al
    servizio di utenti che pur non essendo muniti di apposito contrassegno invalidi, da un preventivo controllo da parte del personale di Polizia Locale addetto ai servizi di viabilità, mostrino sensibile difficoltà di deambulazione;
  4. di autorizzare, nelle aree assoggettate alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2, il transito e la fermata dei veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto urbano.

A discrezione del personale di Polizia Stradale, impegnato nell’espletamento dei servizi di istituto in via Litto, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare accesso e deflusso pedonale all’area cimiteriale.

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