Nota informativa Tributi Comunali. D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Titolo IV (Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e Titolo V (Ulteriori disposizioni).

Covid-19, News    19/03/2020

Si comunica che in base al decreto “Cura Italia”:

(art. 67) Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte del Comune. La sospensione opera anche per la riscossione coattiva.

(art. 68) Sono sospesi i termini per i versamenti dei tributi comunali, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento nonché da atti di accertamento esecutivo notificate dall’Agenzia Entrate Riscossione. La sospensione dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 si applica anche con riguardo alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno e non sono ammesse rateizzazioni.

(art. 83) Sono prorogate a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze delle commissioni tributarie dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e sono sospesi i termini nei procedimenti tributari.

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (mediazione tributaria).

 

Il Sindaco

Avv. Francesco CAVALLONE

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