Nota informativa Nuova IMU 2020

News    25/05/2020

Nuova IMU 2020

Le legge di bilancio 2020 ha nuovamente stravolto la disciplina dell’IMU-TASI cancellando quest’ultima e facendola confluire nella “nuova IMU”. In generale, per quanto riguarda l’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI.

Nuova IMU 2020: acconto di giugno

Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 conferma le regole per il pagamento dell’imposta in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo.

In generale il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, tuttavia, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Si precisa che:

  1. come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall’inquilino.
  2. in caso di acquisto di immobili nel primo semestre del 2020 l’acconto da parte dell’acquirente non è dovuto, in quanto, come precisato dalla Circolare 1/DF, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, ma nulla era stato versato dal nuovo proprietario per l’immobile in questione perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Nuova IMU 2020: saldo dicembre 2020

Il saldo del 16 dicembre, come in passato, andrà versato sulla base delle nuove aliquote. Per l’approvazione delle delibere si conferma il 28 ottobre come data ultima per la pubblicazione delle delibere da parte dei Comuni sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancato rispetto del termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.

Nuova IMU 2020 Comune di Sala Consilina

Pertanto ai fini del versamento dell’acconto in scadenza il 16 giugno 2020 è necessario applicare le aliquote dell’Imposta Unica Comunale 2019 approvate in Consiglio Comunale, rispettivamente con proprie delibere n. 5 e n. 6 del 23/03/2019.

Pertanto, solo ai fini del versamento della rata di acconto, è necessario tener conto della normativa antecedente alla Legge di Bilancio 2020, che di seguito si sintetizza:

A partire dall’anno 2016, sono esentati dal versamento di IMU:

  • abitazione principale (esclusi immobili cat. A/1, A/8, e A/9) si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (entrambe le condizioni – dimora abituale e residenza anagrafica – devono essere presenti). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  • pertinenze dell’abitazione principale: ne viene circoscritta la definizione, essendo ammessa solo per i fabbricati di categoria C2 (cantine, solai), C6 (autorimesse e posti auto) e C7 (tettoie chiuse o aperte), e nella misura massima di una unità per ognuna di tali categorie; pertanto l’IMU relativa alle pertinenze che eccedono tale numero deve essere versata.
  • Terreni agricoli.
  • I seguenti immobili, equiparati all’abitazione principale:
  • Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ma non locate. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;
  • Una sola unità immobiliare posseduta dai soggetti iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono soggetti al versamento di IMU:

Le abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A1/A8/A9.

LE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2019 (da applicare per l’acconto 2020) SONO LE SEGUENTI:

FATTISPECIE ALIQUOTA IMU ALIQUOTA TASI
Abitazione principale ed equiparati – relative pertinenze 0 0
Abitazione principale A1/A8/A9 e relative pertinenze

5,5 per mille

Detrazione di € 200

1,6 per mille

Immobili dati in uso gratuito a genitori o figli compreso Pertinenze – da parte del Comodante –

(vedi immobili dati in comodato gratuito)

9,0 per mille

 

1,6 per mille
Tutti gli altri fabbricati – Fabbricati categoria D – Aree fabbricabili 9,0 per mille 1,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa e non locati 0

1 per mille

 

Fabbricati rurali strumentali 0 1       per mille

 

IMMOBILI DATI IN COMODATO D’USO GRATUITO:

La legge di stabilità 2016 ha previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse cat. A1/, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) (esteso al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori, dalla Legge di Bilancio 2019) che le utilizzano come abitazione di residenza.

Requisiti richiesti:

  • Il comodante (proprietario dell’immobile) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato;
  • Il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione di quello adibito a propria abitazione principale (escluse cat. A1/, A/8 e A/9), che deve essere ubicata nello stesso Comune dell’immobile dato in comodato;
  • Il comodato deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
  • Le pertinenze date in comodato (una per ogni cat. C2, C6 e C7) devono risultare dal suddetto contratto.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

E’ prevista una riduzione al 75% dell’imposta.

BASE IMPONIBILE:

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C2 C6 C7= rendita catastale *1,05*160;

C1 (negozi e botteghe) = rendita catastale *1,05*55;

A10 (uffici) = rendita catastale *1,05*80;

D1 / D10 (escluso D5) = rendita catastale *1,05*65;

B1/B8 (collegi, scuole, case di cura, ospedali) = rendita catastale *1,05*140;

C3 (laboratori) C4 (fabbricati sportivi) C5(stabilimenti balneari) = rendita catastale *1,05*140.

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione entro il 31.12 dell’anno di riferimento, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

= rendita catastale *1,05 per il moltiplicatore della categoria a cui appartiene il fabbricato ridotta del 50%.

 FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

Tutte le categorie = rendita presunta di fabbricati similari, moltiplicata per 1,05 per il moltiplicatore della categoria a cui si ritiene appartenga il fabbricato.

AREE FABBRICABILI

Valore venale in comune commercio al 1.1 dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

IMMOBILI CATEGORIA D NON ISCRITTI IN CATASTO

Devono essere interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Valore in base alle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze. (Decreto 6 maggio 2019).

VERSAMENTI

I versamenti IMU relativi all’anno in corso devono essere effettuati, entro il 16 giugno 2020 per acconto, 16 dicembre 2020 per il saldo (sulla base delle nuove aliquote), tramite modello F24, presso un qualsiasi sportello bancario e/o postale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15 maggio 2020 è stato proposto al Consiglio Comunale, per i seguenti soggetti:

  • Microimprese o professionisti con attività sospesa
  • Dipendenti o lavoratori assimilati con reddito medio per i mesi di marzo e aprile inferiore a 900 euro, che hanno subito una riduzione pari ad almeno al 20% rispetto alla media dei mesi di gennaio e febbraio
  1. Proroga scadenza acconto dal 16/06/2020 al 16/07/2020
  2. Rateizzazione saldo in 3 rate con scadenze 16/12/2020 – 16/01/2021 – 16/02/2021

Scadenze per effettuare le richieste

  • Acconto 16/07/2020
  • Saldo 16/12/2020

Allo stato attuale non è ancora possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla G.C. 99/2020, ma sarà cura dell’ente informare i contribuenti circa la decorrenza e la modulistica da presentare per usufruire dell’agevolazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

sul sito internet del Comune (www.comunesalaconsilina.it) è presente il software per il calcolo dell’imposta da versare (sia IMU che TASI) per l’anno 2019, ma nel modello F24 va indicato solo il codice tributo IMU oltre che l’anno 2020.

E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi per fornire assistenza e chiarimenti in merito al versamento dell’imposta, tramite appuntamento da richiedere alle seguenti mail:

tributi@comune.sala-consilina.salerno.it

dirigente.finanze@comune.sala-consilina.salerno.it

Gli orari dell’ufficio tributi sono i seguenti:

MATTINO: GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE 13.00

POMERIGGIO: MARTEDI’ DALLE 16.00 ALLE 18.00

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