Covid-19 – Riapertura del Cimitero e della Villa Comunale. Ordinanza sindacale n° 25 del 7/5/2020.

Covid-19, News    7/05/2020

Ordinanza del Sindaco n° 25 del 7/5/2020. Emergenza epidemiologica da Covid-19: riapertura del Cimitero ai visitatori e della Villa comunale di via Pozzillo. Misure per il contingentamento dell’accesso.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza da patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 25.03.2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19”;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;
RILEVATO che il quadro epidemiologico attuale in Regione Campania, pure evidenziando criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
VERIFICATO che anche all’art. 1 del D.L. 25.0.2020 n. 19 viene ribadito il principio che l’applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio;
ATTESO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzata una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”;
PRESO ATTO della pressante domanda proveniente da larga parte dei cittadini, tesa a poter riprendere, sia pure con l’adozione di idonee misure preventive ed anche a mezzo di contingentamento degli ingressi, le visite ai defunti;
CONSIDERATO quindi che si possa di nuovo consentire l’accesso al Cimitero Comunale, a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi personali e siano in ogni caso vietati gli assembramenti;
CONSIDERATO che, sempre sulla scorta degli ultimi provvedimenti nazionali e regionali adottati, possa essere aperto, con obbligo d’uso di DPI e nel rispetto della distanze interpersonali con divieto di assembramento, il parco comunale di via Pozzillo;
LETTA la circolare del Ministero della Salute n. 0015280-02/05/2020 – DGPRE, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
VISTA l’ordinanza n. 16 del 25.03.2020, con la quale il Sindaco, nella sua qualità di Autorita sanitaria locale, in armonia con le disposizioni statali e regionali emesse per l’emergenza sanitaria in corso, inibiva l’accesso al civico cimitero da parte del pubblico, consentendo le sole attività improcrastinabili ed essenziali per l’inumazione delle salme;
VISTI:
– l’art.50, comma 5, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
– l’art.50, comma 7, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
– l’art. 32 della Legge n.833/1978 e s.m.i. recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
– il D.Lgs. Del 31.03.1998, n. 112;

ORDINA

A) A far data dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on -line del presente provvedimento, l’apertura al pubblico del Cimitero Comunale di Sala Consilina.
L’accesso al sito cimiteriale cittadino, pur consentito, sarà contingentato secondo le seguenti modalità circa i tempi e modi della visita ai defunti:

  • per accedere è necessaria preventiva prenotazione mediante chiamata telefonica al numero 335/1655182 – sig. Piero Spinelli, dipendente comunale addetto alle gestione del sito cimiteriale;
  • l’accesso all’area sarà consentito ad un numero massimo di 15 persone per volta, più eventuali e rispettivi accompagnatori stesso nucleo familiare, per non più di 30 minuti;
  • si potrà accedere ed uscire dal sito solo ed esclusivamente usufruendo del varco cancello vecchio cimitero che per l’occasione sarà presidiato e controllato da personale comunale;
  • le visite saranno consentite nei soli giorni feriali e nella fasce orarie giornaliere 9:00 – 13:00, eccetto la giornata del giovedì, quando invece le visite potranno effettuarsi solo di pomeriggio, fascia oraria 15:00 – 19:00;
  • i visitatori potranno accedere al civico cimitero solo se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del d.l. n.18/2020 (guanti + mascherina);
  • l’accesso ai luoghi chiusi (cappelle) è limitato ad una sola persona per volta con obbligo da parte di altri visitatori interessati di rispettare detto parametro d’accesso;
  • è vietato portarsi presso l’ingresso del civico cimitero in orari diversi da quello corrispondente all’orario di prenotazione e/o, ancora più, in assenza di prenotazione;
  • è fatto obbligo di rispettare, sia in prossimità dell’ingresso al sito di culto sia all’interno dello stesso, il prescritto distanziamento sociale con divieto di ogni assembramento;
  • è vietato l’accesso con autoveicoli, fatta salva la possibilità da parte dei soggetti portatori di handicap accertati, in possesso di regolare autorizzazione per l’accesso veicolare. In tale circostanza, i soggetti diversamente abili per accedere con veicolo all’area cimiteriale dovranno formulare esplicita richiesta al personale addetto al controllo che, valutato il diritto d’accesso, provvederà all’apertura esclusiva del relativo passo carrabile;
  • è fatto obbligo per i cittadini di astenersi dalla visita ai defunti, pur in presenza di prenotazione , in presenza della sintomatologia di Covid -19 (infezione respiratoria acuta, febbre, tosse e dispnea);
  • in ossequio alle disposizioni dell’art. 1 lett. i) del DPCM del 26.04.2020 l’area esterna alla Cappella Cimiteriale ordinariamente utilizzata per i funerali, sita nella zona E della citata struttura comunale, – oppure il parcheggio fuori strada antistante l’ingresso del cimitero vecchio, sono individuate quali aree all’aperto di svolgimento dei riti esequiali ai quali possono partecipare i soli congiunti del defunto e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone con obbligo per i partecipanti di indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta tuttavia ferma la facoltà da parte delle Autorità Ecclesiastiche di celebrazione dei funerali e/o rito delle esequie in edificio di culto con obbligo però di attenersi alle misure di sicurezza impartite ed esplicitate nella nota/quesito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione- a firma del Capo del Dipartimento del 30/04/2020;
  • per prevenire fenomeni di assembramento tra i potenziali visitatori e i partecipanti alle cerimonie funebri, i relativi riti, sentite anche le autorità ecclesiastiche territoriali, si svolgeranno nella fascia oraria dalle ore 15/30 alle ore 18/30;
  • per tutte le altre attività all’interno del Cimitero comunale, restano salve le disposizioni prescritte dalla circolare del Ministero della Salute n. 0012302-08/04/2020 DGPRE, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;

B) A far data dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on -line del presente provvedimento, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 1 lett. d) e) e f) del DPCM del 26.04.2020 nonché dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 42 del 02.05.2020, è consentito l’accesso al pubblico alla villa comunale di via Pozzillo.
La fruizione dell’area pubblica in parola è ammessa a condizione che l’utenza, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria connessa al contagio Covid 19, osservi la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e non favorisca e/o partecipi a fenomeni di assembramento.
Nonostante l’apertura del sito pubblico, resta vietato al suo interno svolgere attività di corsa, footing e jogging; così come resta interdetto l’uso delle aree interne attrezzate per i giochi per bambini.
L’apertura dell’area è limitata alla fascia oraria antimeridiana compresa dalle ore 9:00 alle ore 13:00, orario in cui l’accesso principale, individuato quale unica via di accesso e deflusso dal sito in parola, sarà presidiato dai volontari dell’Associazione ANTA, con espliciti compiti di controllo esterno ed interno circa le modalità d’uso sopra prescritte.
Qualora si registrino comportamenti anomali e non consoni alle misure di sicurezza prescritte, è in facoltà del personale dell’Associazione di volontariato indicata invitare l’utenza responsabile a sgomberare immediatamente l’area. Qualora i soggetti interessati non provvedano a quanto intimato dal personale ANTA, interverrà la Polizia Locale o altre Forze di Polizia presenti sul territorio per i provvedimenti di allontanamento e per l’irrogazione delle sanzioni di legge.
Resta fermo il divieto di accesso all’area per tutti quei cittadini che accusino sintomatologia di Covid-19 (infezione respiratoria acuta, febbre, tosse e dispnea).
Avverte che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
L’apertura al pubblico contingentata del sito cimiteriale, come l’apertura al pubblico della villa comunale di via Pozzillo, potrà subire variazioni o modifiche in senso più restrittivo a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica che si dovesse registrare nel territorio comunale.
Nell’ipotesi di emissioni di provvedimenti di settore nazionali e/o regionali più permissivi rispetto al quadro normativo oggi vigente, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti normative, si provvederà in automatico, senza ulteriore provvedimento sindacale, ad adeguare le misure e comportamenti in ambito comunale al nuovo quadro normativo più favorevole.

DISPONE

ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale Ag. Andrea Lasala.
La presente ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefsa@pec.interno.it
Presidenza della Regione Campania – urp@pec.regione.campania.it
Dipartimento di prevenzione dell’ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina – dp.uopc71_72@pec.aslsalerno.it
Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina – tsa25096@pec.carabinieri.it;
COA Polizia Stradale di Sala Consilina – coa.salaconsilina.sa@pecps.poliziadistato.it
Comando Polizia Locale di Sala Consilina – polizialocale.salaconsilina@asmepec.it.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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