Coronavirus – Ulteriori indicazioni a seguito delle nuove normative nazionali e regionali.

Covid-19, News    8/03/2020

A seguito dell’emanazione del DPCM dell’8 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 7 del 6 marzo 2020 e n° 8 dell’8 marzo 2020, sono attualmente sospese le seguenti attività:

  1. fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  2. fino al 3 aprile 2020 i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali;
  3. fino al 3 aprile 2020 le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  4. fino al 3 aprile 2020 le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  5. fino al 3 aprile 2020 le attività di piscine, palestre, centri benessere;
  6. fino al 3 aprile 2020 le attività delle discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  7. fino al 3 aprile 2020 l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  8. fino al 3 aprile 2020 gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  9. fino al 3 aprile 2020 le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Raccomandazioni:

  1. svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  2. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Si ricorda, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 8 dell’8 marzo 2020 che:

tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria. Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

  • di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
    territorialmente competente;
  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
  • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  • di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
    conseguente determinazione.

È necessario compilare il Modello dichiarazione salute pubblica del viaggiatore COVID-19, ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020 

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

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